Ricordiamo che il Ministero dell’Interno, con Decreto 29 Dicembre 2005, ha stabilito che dal 1° Giugno 2009 i nulla osta rilasciati di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco decadono di validità.
La prosecuzione dell’esercizio della attività, ai fini antincendio, sarà consentita solo se gli interessati avranno ottenuto, entro il medesimo termine, il Certificato Prevenzione Incendi ovvero aver provveduto alla presentazione di una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, che attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. La presentazione della domanda di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è tuttavia subordinata alla preventiva approvazione, da parte del Comando, del progetto di adeguamento antincendio che il titolare dell’attività dovrà presentare agli Uffici del Comando.
Ance
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