L’indennizzo di usura, al pagamento del quale sono obbligati i mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 34
del Codice della strada, può non essere corrisposto per tutto il periodo in cui i veicoli circolino solo
in strade private come le aree di cantiere oppure restino fermi per mancata attività. Resta in ogni
caso dovuto il pagamento della tassa di possesso.
In tal senso peraltro si era pronunciato il Ministero dei lavori pubblici (ora MIT) – Ispettorato per la
sicurezza stradale con una nota di risposta n. 1506/1994 ad un quesito sollevato proprio dall’Ance
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