
L’Inps, con il messaggio n. 1356/2023, ha fornito le istruzioni operative relative all’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento in caso di dimissione del lavoratore padre nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
In via preliminare, l’Inps ha ricordato che, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo ai sensi del comma 7 dell’articolo 54 del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera r), del D.lgs. n. 105/2022.