La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12241/2023, afferma la legittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore di lavoro.
Si evidenzia che, nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, la formazione predisposta dal datore di lavoro non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di usufruire di permessi o di rinunciare al proprio tempo libero.
In conclusione, la Suprema Corte ritiene, dunque, che la condotta tenuta dal lavoratore integri gli estremi della grave insubo