Con il parere in commento (n. 1921 del 20 aprile 2023), il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è soffermato sull’art. 26, comma 1 del decreto legge “aiuti” n. 50/2022, nella parte in cui prevede che, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano, in prima battuta, risorse interne e, solo qualora queste ultime non siano sufficienti, accedono al Fondo ministeriale.
In particolare, è stato richiesto al MIT di chiarire se la previsione di cui all’art. 26 citato, secondo la quale possono essere utilizzate per l’adeguamento dei prezzi, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voc