
INPS e INAIL hanno reso noto, rispettivamente con circolare n. 71/2023 e con circolare 37/2023, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 10,00% è stato modificato come segue:
10,25% annuo a partire dal 2 agosto 2023.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risu