La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32745 del 3 luglio 2023, si è nuovamente pronunciata sulle condizioni necessarie per poter qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ribadendo che è possibile derogare alla normativa sui rifiuti solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutte le specifiche condizioni previste dalla normativa.
Pertanto, secondo la Corte, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sotto-prodotto, e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
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