Sul tema del fresato d’asfalto il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1792/2023, ha sottolineato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato “rifiuto” in presenza di alcuni specifici criteri contenuti nel D.M. n. 69/2018 e che spetta al produttore del rifiuto attestare la conformità del materiale prodotto a tali criteri.
Per quanto riguarda, invece, il tema della responsabilità del proprietario del terreno contaminato, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7072/2023, ha ribadito che, laddove non sia possibile individuare il respon