Il MASE, con interpello ambientale dell’11 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/06, ha sottolineato che non esiste un dato normativo che imponga limiti quantitativi alla produzione dei residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento.
Il Ministero, partendo dalla ricostruzione della normativa vigente in materia di recupero dei rifiuti (richiamando il D.lgs. 152/2006, artt. 29-sexies, 178 e 208, il D.M. del 29 gennaio 2007 e il D.M. del 5 febbraio del 1998), ha dichiarato che una normativa generale che definisca un quantitativo massimo di produzione sarebbe “di difficile previsione”,