Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 2548 del 31 ottobre u.s. ha chiarito che “deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato avverso gli atti adottati in esecuzione di un parere preventivo di carattere vincolante emesso dall’ANAC se quest’ultimo non è stato prima tempestivamente impugnato.
Occorre infatti distinguere tra pareri non vincolanti, il cui contenuto, ove abbia contribuito a determinaremil provvedimento amministrativo, può essere oggetto di censura in uno con l’atto autonomamente lesivom (in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020 n. 6305, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622, e sez. V