
L’esonero per l’occupazione giovanile (sia quello strutturale ex L. n. 205/2017 che quelli cc. dd. “sperimentali” ex L. n. 178/2020 e L. n. 197/2022) spetta per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, in presenza delle altre condizioni legittimanti, alla data della prima assunzione incentivata “non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il riconoscimento dell’esonero in parola presuppone che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro e non in conseguenza di un accertame