
L’INPS, con Messaggio n. 15/2024, ha comunicato che, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 230/2021 e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande di Assegno Unico e universale per i figli a carico già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).
Pertanto, per l’annualità 2024, non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda a