All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, la formulazione dell’articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 ha destato criticità a livello applicativo. La norma, invero, definisce il principio per cui i costi della manodopera (e della sicurezza) sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e aggiunge l’indicazione per cui resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
La norma ha, di fatto, dato luogo a due diverse interpretazioni. Secondo una prima interpretazione si dovrebbe rit