La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1/2024 per rispondere a un quesito posto dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane in tema di sorveglianza sanitaria.
In particolare, alla predetta Commissione è stato chiesto di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008.
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