Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (v. nostra circolare n. 824/22), in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure aziendali, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/MOT del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta