Il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, utilizzato per formare una graduatoria da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto-soglia Ue, viene equiparato all’estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso generale divieto di quest’ultimo criterio.
Lo ha stabilito l’ANAC con un Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, analizzato dalla Direzione Legislazione Opere pubbliche. Tale parere è stato emesso in risposta ai dubbi sollevati da un Comune della Bassa Sardegna riguardo alla coerenza dell’utilizzo di tale criterio cronologic