Come noto, l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 per i periodi di congedo straordinario per l’assistenza di familiari portatori di handicap e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
In attuazione di quanto precede, l’Istituto, con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024, ha ind