INPS e INAIL hanno reso noto, rispettivamente con circolare n. 71/2024 e con circolare 13/2024, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 10,50% è stato modificato come segue:
10,25% annuo a partire dal 12 giugno 2024.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risulta modificata come segue:<br