La Corte costituzionale, con le sentenze n. 128 e n.129, depositate lo scorso 16 luglio, è tornata a pronunciarsi sull’istituto della tutela reintegratoria attenuata nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento disciplinare.
In particolare, con la sentenza n.128/2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n.23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata possa applicarsi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l’insussistenz