Regione Lombardia ha approvato un documento, allegato, volto a meglio chiarire il ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili (ai sensi del Titolo IV D. Lgs. 81/2008 e ss.mm e ii).
È diffuso il convincimento che affidando i lavori “chiavi in mano” ad un General Contractor il Committente possa ritenersi escluso da qualsiasi responsabilità ex Titolo IV D. Lgs. 81/2008: tale presunzione è errata, poiché la normativa prevede tale effetto solo in seguito alla formale nomina della figura del Responsabile dei Lavori, così come definito dall’art. 89.