Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528/2024, ha comunicato che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
In particolare, l’Autorità, a seguito di un reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società con cui quest’ultimo collaborava, attraverso