Si informa che è stato pubblicato, dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un nuovo Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL) e successive modificazioni a seguito di un quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.
L’interpello n. 6/2024 riguarda la formazione obbligatoria per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla frequenza dell’aggiornamento.
La questione posta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri verte sulla necessità di chiarire se l’aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del TUSL sia già obbligatorio (TESI A), o se resti valida l’indicazione quinquennale dell’Accordo Stato-Regioni del 2011 (TESI B).
Il predetto art. 37 del TUSL disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti e le modalità della formazione devono essere definiti tramite un Accordo Stato-Regioni, con l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione, entro il 30 giugno 2022. Il comma 7 stabilisce che i datori di lavoro, dirigenti e preposti ricevano una formazione e aggiornamento periodico, secondo le modalità indicate nel predetto Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. Il comma 7-ter, introdotto dal D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), aggiunge che la formazione dei preposti deve essere in presenza e ripetuta almeno ogni due anni, o comunque in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Attualmente, l’Accordo Stato Regioni del 2011 è il riferimento normativo per l’aggiornamento formativo dei preposti, indicando una cadenza quinquennale per l’aggiornamento, con una durata minima di 6 ore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare del 16 febbraio 2022, ha chiarito che, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, restano in vigore le disposizioni dell’Accordo del 2011. Pertanto, il requisito formativo a carico dei preposti segue ancora le disposizioni esistenti, senza includere l’aggiornamento biennale.
La Commissione per gli interpelli, in base alla normativa e ai chiarimenti dell’INL, condivide la TESI B del CNI e sottolinea che l’aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del TUSL potrà entrare in vigore solo con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, rimane valido il regime quinquennale dell’Accordo del 2011.