L’INPS, con circolare del 2 aprile 2025, n. 72, ha comunicato il limite di reddito provvisorio per l’anno 2025, valido per il diritto all’indennità per congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 30% della retribuzione, nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.
In particolare, riguarda i periodi di congedo parentale – da fruirsi entro i 12 anni di vita del bambino – ulteriori rispetto ai periodi di tre mesi, non trasferibili, per ciascun genitore e degli ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro (articolo 34, comma 1, del D.lgs n.151/2001).
Infatti