È, in sintesi, il principio affermato con l’ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025, ove la Corte di Cassazione si esprime circa il dibattuto tema della natura del termine a disposizione del contribuente per procedere alla comunicazione all’ENEA.
Come noto, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. Ecobonus), hanno l’onere di trasmettere all’ENEA una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dal termine degli stessi.
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