Il Ministero del Lavoro, con l’allegata circolare n. 10/2025, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.
Si rammenta che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo