Con risposta a un interpello della Regione Liguria, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rinnovato se non più valido (la validità è di 10 anni).
Secondo il Ministero, la rinnovazione tacita rappresenta a tutti gli effetti una nuova locazione, come previsto dal Codice civile (art. 1597). Ne deriva che l’obbligo di fornire un APE aggiornato si applica anche in assenza di una nuova sottoscrizione contrattuale.
Il chiarimento si adegua alla nuova Direttiva (UE) 2024/