Con la sentenza n. 9/2025, l’Adunanza Plenaria ha risolto un rilevante contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 1, comma 67, della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) che ha introdotto quale “condizione di ammissibilità dell’offerta”, l’obbligo per gli operatori economici che intendano partecipare a una procedura di gara, di versare un contributo all’ANAC.
Sebbene riferite a un contenzioso sorto sotto la vigenza del previgente Codice 50/2016, le indicazioni espresse dal Supremo Consesso risultano pienamente applicabili anche al nuovo Codice n. 36/2023, al quale, anzi, appaiono coerenti e in parte ispirate