L’Inps, con il messaggio n. 1935/2025, ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.
In via preliminare, l’Istituto ha ricordato che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 22