Le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell’aliquota IVA del 4%, essendo l’agevolazione limitata alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
È questo il principio affermato con la Risposta n. 212 del 19 agosto 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, chiarendo l’esclusione dal bonus