
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il Provvedimento n. 571 dell’11 settembre 2025 è intervenuto in merito all’attestato rilasciato al termine del percorso formativo dei lavoratori stabilendo che “Gli attestati di formazione contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), all’art. 4, n. 1, definisce come dato personale “qualsiasi informazione riguar