Arriva un nuovo chiarimento sull’applicazione del Sismabonus acquisti. L’Agenzia delle Entrate (con la Risposta n. 30 del 10 febbraio 2026), conferma che l’agevolazione non può essere fruita dall’acquirente mediante cessione del credito o sconto in fattura se il rogito è stipulato e la spesa è sostenuta dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, in caso di vendita parziale degli appartamenti nell’immobile demolito e ricostruito, il costruttore non può fruire del Sismabonus su quelli invenduti, poiché non è possibile far valere due detrazioni sulla medesima spesa, dal momento che Sismabonus e Sismabonus acquisti hanno il medesimo presupposto.
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