
Il TAR Lazio ha affrontato il tema del riparto di giurisdizione in riferimento a un provvedimento inerente al riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, dell’adeguamento dei prezzi per opere eseguite nell’anno 2022, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori.
Il medesimo Tar ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario.
Più in particolare, la sentenza in esame ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezi
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