
Con la Sentenza n. 7095/2026 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che, in materia di gestione dei rifiuti, la responsabilità per eventuali condotte illecite non ricade soltanto su chi le realizza concretamente, ma anche sui titolari dell’impresa, che rispondono, in tal caso, di omessa vigilanza sull’operato di dipendenti o collaboratori.
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che la responsabilità del titolare dell’impresa può ritenersi esclusa solo laddove sia dimostrata l’esistenza di una valida delega di funzioni allo svolgimento di quell’attività.
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