
L’INPS, con circolare del 21 aprile 2026, n. 47, ha comunicato il limite di reddito provvisorio per l’anno 2026, valido per il diritto all’indennità per congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 30% della retribuzione, nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D. Lgs n. 151/2001.
In particolare, riguarda i periodi di congedo parentale – da fruirsi entro i 14 anni di vita del bambino – ulteriori risp
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