
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 66/2003, è prevista la possibilità, per il solo personale addetto ai lavori all’aperto dell’industria delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, di superare l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali, al fine di poter far fronte a necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali.
In particolare, tale facoltà può essere esercitata, previo avviso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il territorio in cui è ubicato il cantiere, per quattro mesi all’anno, tra maggio e settembr
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