
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali un criterio qualitativo premiale sulla base dell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi ai lavoratori impiegati nell’appalto pubblico o concessione.
In particolare, il citato art. 1 viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
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