
Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 ha elevato i limiti quantitativi del deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e codificate con i seguenti codici EER:
– 170503* – terra e rocce contenenti sostanze pericolose, – 170504 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503.
Per questi rifiuti il deposito temporaneo può raggiungere 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, fermo restando che il deposito non può comunque superare la durata di un anno. Resta sempre possibile, in alternativa, l’avvio a rec
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