Premessa
A circa un anno di distanza dalle sentenze n. 7215/2022 e n. 8786/ con le quali il Tar per il Lazio su ricorso dell’Ance ha rilevato l’illegittimità – per taluni specifici materiali – rispettivamente del decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021, recante la “Rilevazione delle percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione,