L’INL, con la Nota n. 1006/2023, ha riepilogato le principali procedure ispettive incluse nel differimento dei termini previsto dal decreto Alluvione.
Nel dettaglio, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto prevede che “per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domi-cilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i ter-mini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati