
L’Inps, con il messaggio n. 2951/2023, ha fornito alcuni chiarimenti sull’assegno per congedo matrimoniale a cui hanno diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge n. 88/1989.
In particolare, e fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva (cfr. articolo 28 CCNL Edilizia Industria), a favore dei suddetti lavoratori è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di