La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8715/2023, del 6 ottobre u.s., ha accolto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5324/2023, con la quale era stato rigettato un ricorso per l’esclusione da una procedura di gara da parte del RUP, di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.
In particolare, il supremo Consesso ha ribadito i principi già espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 27 maggio 2021, secondo cui la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non può considerarsi causa automatica di esclusione da una procedura di gara.
Nella decisione viene chiarito