Sismabonus acquisti: la presentazione tardiva dell’Allegato B sull’asseverazione di riduzione del rischio sismico, con la “remissione in bonis”, spetta all’impresa costruttrice, ed è la stessa impresa a dover pagare la relativa sanzione di 250 euro, e non i futuri acquirenti.
La sanzione va versata una volta sola, perché l’adempimento dell’Allegato B è unico, e si riferisce all’intero complesso da realizzare, non alle singole unità da vendere. I 250 euro vanno pagati prima della stipula del primo rogito di compravendita delle unità ricostruite. Occorre consegnare gli acquirenti la copia sia dell’Allegato B, sia della quieta