Negli appalti pubblici, tra gli elementi posti a tutela della partecipazione dell’operatore economico, costituisce un imperativo categorico e non derogabile l’obbligo della stazione appaltante di applicare il principio del contraddittorio prima di procedere all’esclusione di un’impresa dalla gara in presenza di un’offerta giudicata anomala dalla stessa amministrazione.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1584 del 9 novembre u.s., con cui il TAR Veneto si è espresso in merito a una procedura di affidamento per un servizio di ristoro, ove una delle concorrenti era stata esclusa per ritenuta anomalia dell’offerta. Quest’ultima a