L’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre 2021) aveva positivamente previsto alcune condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, potevano non applicare la riduzione forzosa del 15% del canone di locazione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 95/2012.
Tale previsione di maggior favore era circoscritta ai contratti di locazione stipulati (o oggetto di un semplice rinnovo ma la norma al riguardo non è chiara) dalla data della sua entrata in vigor