Segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione in materia di licenziamento.
CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO – ORDINANZA N. 2739 DEL 30.01.2024 – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – AMMESSO IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE PARZIALE DEL POSTO DI LAVORO MA ILLEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO NON INTEGRA L’ONERE DELLA PROVA SUL REPECHAGE ANCHE IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DI MANSIONI INFERIORI
Una società, a seguito dell’introduzione di un sistema automatico di risposta telefonica, ha licenziato per giustificato motivo oggettivo una propria dipendente con mansioni dicentralinista, ritenendo non più proficuamente ut