Il Codice della Strada (CdS) si applica non solo sulle strade pubbliche, ma anche su quelle private aperte al pubblico transito. Secondo l’articolo 2 del CdS, per “strada” si intende “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
Questa regola è stata recentemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 4/12/2023 n. 33772 “La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dal