
Con la sentenza n. 9/2025, l’Adunanza Plenaria ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione degli artt. 122 e 124 del Codice del processo amministrativo, disciplinanti rispettivamente la dichiarazione di inefficacia del contratto e la possibilità di subentrare nel medesimo.
La vicenda origina da una gara finalizzata all’individuazione di un contraente per la stipula di una convenzione relativa alla fornitura di un servizio. Il disciplinare di gara prevedeva che tale convenzione avrebbe dovuto stabilire: l’importo massimo contrattuale; la regolamentazione dei singoli contratti attuativi e la durata
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