Le Sicaf (società di investimento per azioni a capitale fisso) non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le imprese di costruzione che acquistano fabbricati da riqualificare integralmente e destinati alla successiva vendita. L’esclusione vale anche nel caso in cui la Sicaf affidi a terzi, tramite appalto, i lavori di ristrutturazione sull’edificio acquistato — intervento che, invece, risulterebbe agevolato se realizzato direttamente da un’impresa edile.
È questo, in sintesi, il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26928 del 7 ottobre 2025, con la quale i giudici di legittimità