
Le stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 100 del Codice dei contratti pubblici. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso di attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
L’introduzione di requisiti economico-finanziari aggiuntivi – come la richiesta di un determinato fatturato – costituisce una violazione grave, in quanto limita ingiustificatamente la concorrenza, restringendo la platea dei potenzi
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