Le prestazioni di progettazione di un edificio possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% solo se rientrano in un contratto di appalto che prevede la complessiva realizzazione dell’opera, comprensiva anche della fase di costruzione. Diversamente, qualora la progettazione sia oggetto di un contratto autonomo e separato, trova applicazione l’aliquota ordinaria del 22%.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025, in materia di applicazione dell’aliquota Ivs agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-quinquies e 127-se
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